Statuto

Art.1 – Denominazione, sede e durata

L’Associazione non riconosciuta denominata “PAUPERWAVE”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Trento, Padova e Rovigo, ed intende operare anche in ambito nazionale.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.         

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del Terzo settore”

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “PAUPERWAVE ETS” oppure “PAUPERWAVE ente del Terzo settore”.

L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – Scopo, finalità e attività

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 legge 117/2017). In particolare, l’Associazione promuove e diffonde la cultura del gioco intelligente, attraverso una sana attività ludica. Per “gioco intelligente” si intendono giochi che favoriscono lo sviluppo cognitivo ed intellettivo, sociale e relazionale, nella forma di giochi di carte siano essi cartacei che sviluppati piattaforme online. L’Associazione rifiuta il gioco a fini di lucro e disapprova le forme di gioco che inducono la devianza patologica. L’Associazione crede nel gioco come attività che gli individui, singolarmente o in gruppo, scelgono liberamente di svolgere per vivere un’esperienza di socialità, divertimento, crescita, apprendimento, riflessione e/o maturazione. Nello specifico, l’Associazione persegue i seguenti fini:

  • mettere a contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, nazionalità, età e convinzioni diverse superando con il pretesto del gioco le differenze, i pregiudizi e quant’altro si ponga di ostacolo alla libera e completa comunicazione tra persone;
  • utilizzare l’attrattiva del gioco per stimolare l’incontro, il confronto pacifico e la conoscenza delle reciproche esperienze di vita tra persone di diverse estrazioni sociali, religiose, politiche, e quant’altro;
  • avorire la maturazione sociale e culturale dei giocatori attraverso l’interazione diretta all’interno dei “giochi”, nella loro essenza di sistemi di regole riconosciute e accettate da tutti;
  • creare una rete sociale (anche con mezzi telematici) di giocatori per favorire la formazione di gruppi autonomi di gioco;
  • realizzare iniziative che siano occasione di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
  • stimolare la creatività e l’inventiva e agevolare la produzione ludica, letteraria, grafica e artistica in genere a riguardo del gioco di società con iniziative apposite per favorirne la diffusione e la fruibilità;

Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • facilitare la diffusione dei giochi attraverso sessioni introduttive di spiegazione delle regole, forum di discussione, partite dimostrative, valutazioni (“play-testing”) e recensioni;
  • favorire la nascita di ludoteche o altri luoghi di incontro analoghi dove praticare i giochi di società;
  • acquistare e rendere disponibile ai Soci una collezione di carte, siano essi realizzati su supporti di tipo fisico o telematico;
  • organizzare incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel campo;
  • partecipare come Associazione a incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, che abbiano a tema la fruizione, la creazione o la produzione dei giochi di carte;
  • preparare e diffondere materiale informativo e giornali, periodici o libri, a stampa o telematici, che illustrino le attività dell’Associazione, nonché collaborare con i mezzi mediatici agli stessi fini;
  • realizzare e aggiornare un sito telematico informativo dell’Associazione e favorire la comunicazione tra i Soci attraverso reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum, social network e reti web 2.0;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
  • svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Tale richiesta di adesione che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione, fatta secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall’associazione, deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea da parte di chi l’ha proposta, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto: in questo caso l’Assemblea delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile o attraverso una convocazione apposita.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art.4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c) frequentare i locali dell’associazione;

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

e) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

g) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art.5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 – Organi 

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

d) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.7 – Assemblea 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno  1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (come previsto dell’art. 24, c.4, del Codice del Terzo settore) sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.8 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea ordinaria:

  • approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
  • eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
  • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.9 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.10 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.13 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  • curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
  • redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
  • decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  • deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  • decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  • ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  • curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; 
  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.14 – Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

 firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

  • curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.15 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.16 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art.18 – Libri sociali e registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.19 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.20 – Risorse economiche

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

  • quote associative;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • entrate inerenti le attività di interesse generale (art. 5 legge 117/2017) indicate nel presente statuto rese prevalentemente a soci ed eventualmente a terzi;
  • contributi di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali e ammesse della legge sul terzo settore;
  • proventi da attività di raccolta fondi Art. 7 Codice del terzo settore;
  • dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.21 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 7 (sette) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. 

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore” (co. 1-3, art. 13 Cts).

Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.